Procede a passo spedito la legge regionale sul suicidio medicalmente assistito. Dopo il parere favorevole della Commissione regionale Sanità, presieduta da Gian Carlo Muzzarelli, arrivato nei giorni scorsi, la legge è arrivata in aula per la discussione il 23 luglio.
La proposta di legge di Paolo Trande (Avs) e sottoscritta da Alice Parma (Pd), Giovanni Gordini (Civici), Vincenzo Paldino (Civici), Lorenzo Casadei (M5S), Simona Larghetti (Avs) e Paolo Calvano (Pd), è passata in commissione con i voti favorevoli di Pd, Avs, Civici e M5S e quello contrario di FdI, Forza Italia, Rete civica e Lega. Accolti quattro emendamenti sui 12 presentati dall’opposizione. Si tratta di una materia delicatissima perché coinvolge direttamente la cura della persona, la vita, la malattia, la politica sanitaria delle Regioni e che necessita di un approfondito dibattito per stimolare il quale pubblichiamo un primo parere formulato dall’Osservatorio Giuridico-legislativo Regionale della Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna.
Le osservazioni
L’ Osservatorio Giuridico-legislativo Regionale della Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna ha formulato alcune osservazioni sul progetto di legge della Regione, che disciplina gli aspetti organizzativi e procedurali per l’esecuzione di quanto già previsto dalla giurisprudenza costituzionale in materia di suicidio medicalmente assistito (Sma). Si tratta delle osservazioni formulate dal prof. Paolo Cavana sul progetto di legge presentato nei giorni scorsi dalla maggioranza consiliare della Regione Emilia-Romagna (Pd, Avs, M5s) per sostituire il provvedimento che era stato approvato dalla Giunta regionale lo scorso anno e che disciplinava in via amministrativa il suicidio medicalmente assistito. L’atto della Giunta regionale era stato impugnato al Tar che ne aveva sospeso l’applicazione.
A seguito del nuovo intervento da parte della Corte costituzionale, che ha parzialmente accolto il ricorso del Governo contro la legge approvata della Regione Toscana e con la quale i giudici hanno legittimato l’intervento delle Regioni in materia ponendo, però, una serie di rigidi limiti a tutela della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale, la maggioranza consiliare ha deciso di presentare questo progetto di legge. A questa situazione si è giunti a causa della persistente inerzia del legislatore statale che, nonostante i ripetuti inviti della Corte, non ha mai disciplinato la materia, aprendo la strada prima a molteplici interventi della Corte, poi a quelli delle Regioni. «Con il risultato paradossale – spiega il Prof. Cavana -, perché corrispondente di fatto al progetto libertario dell’Associazione Coscioni, che le Regioni, dovendosi attenere scrupolosamente a quanto indicato dalla Corte, non potranno in ogni caso introdurre nuove e ulteriori garanzie a tutela dei soggetti più deboli e vulnerabili, come invece ammesso dalla Corte, ma riservato dalla stessa al legislatore statale».
Il rilievo formale
Il prof. Cavana evidenzia, in particolare, che il testo del progetto presentato in Assemblea regionale si espone a tre rilievi, uno di carattere formale e gli altri due di tipo sostanziale. Il rilievo formale attiene al titolo del progetto di legge e all’art. 1 che fa esclusivo riferimento alle sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024, mentre dovrebbe fare riferimento anche a quella più recente (n. 204/2025) che ha legittimato l’intervento del legislatore regionale delimitandone i confini.
Sulle cure palliative
Il secondo rilievo, di natura sostanziale, attiene al ruolo delle cure palliative che nel progetto presentato in Regione devono solo essere oggetto di una informativa («chiara e adeguata, prima della presentazione dell’istanza, della possibilità di accedere a percorsi alternativi disponibili, quali, a titolo non esaustivo, percorso di cure palliative, sedazione palliativa profonda continua e terapia del dolore…») al paziente come prerequisito per accedere al Sma.
Cavana sottolinea che «per la Corte costituzionale, invece, l’effettivo inserimento del paziente in un percorso di terapia del dolore e di cure palliative è un necessario prerequisito, cioè una necessaria fase preliminare nella procedura che può sfociare nell’accesso al Sma. Infatti, quest’ultimo non è una mera e autonoma prestazione erogata dal Sistema sanitario nazionale a semplice richiesta del paziente e alternativa alla terapia del dolore, come pure si legge nel testo del progetto, ma l’esito ultimo e meramente eventuale di un unitario percorso di cura volto ad alleviare il dolore e la sofferenza delle persone, che prevede come prima e necessaria fase l’accesso alle cure palliative». Del resto, solo sottoponendosi alle cure palliative il paziente sarà in grado di apprezzarne l’efficacia nel contrasto al dolore, rapportandosi anche con il proprio medico, e di valutare con piena consapevolezza l’eventuale richiesta di accesso al suicidio assistito. Diversamente il rischio è che si giunga a un consenso solo formale con la firma di un modulo prestampato.
Sull’obiezione di coscienza
Il terzo rilievo sostanziale riguarda il ruolo del personale sanitario. Su questo punto il progetto prevede «l’assistenza del personale sanitario» senza fare alcun riferimento al suo carattere meramente volontario, come ribadito dalla Corte costituzionale. Peraltro, anche di recente la Corte ha confermato il diritto all’obiezione di coscienza del personale medico e infermieristico nell’ambito delle procedure per l’Ivg, escludendo che la qualifica di “non obiettore” possa costituire un requisito nell’ambito delle procedure selettive del personale ospedaliero attraverso concorsi pubblici. Se da un lato il progetto di legge della Regione prevede il carattere volontario della partecipazione alla Commissione di valutazione multidisciplinare che è tenuta ad accertare i requisiti per l’accesso al Sma, dall’altro lato nulla dice per il personale sanitario concretamente coinvolto nella relativa procedura. Questa omissione può far ritenere erroneamente che l’assistenza al suicidio rientri nelle mansioni istituzionali del personale sanitario, cui esso non possa sottrarsi. Pertanto, il prof. Cavana evidenzia che va quanto meno aggiunto alla norma in questione l’inciso «su base volontaria».
Per tutti questi motivi, il suicidio medicalmente assistito coinvolge numerosi profili (etico-morali, sanitari, giuridici, economici) e meriterebbe una discussione approfondita alla luce del Magistero della Chiesa.
Cosa prevede il testo
La proposta di legge regionale, secondo le intenzioni della maggioranza, vuole regolamentare l’accesso al suicidio medicalmente assistito per i «pazienti affetti da malattie irreversibili, fonte di sofferenze fisiche o psichiche ritenute intollerabili».
Il testo passato in Commissione Sanità che è stato discusso in assemblea il prossimo 23 luglio, e prevede che la persona debba essere capace di prendere decisioni libere e consapevoli e debba aver ricevuto informazioni appropriate e complete sulle alternative disponibili, comprese le cure palliative.
La decisione in merito all’autorizzazione o meno al suicidio assistito è affidata a una Commissione di valutazione multidisciplinare (CoVam). La CoVam si avvale del parere, non vincolante, del Comitato regionale per l’etica clinica (Corec).
La proposta di legge della maggioranza non fissa tempi precisi entro cui la Commissione deve dare il proprio parere alla richiesta del paziente, ma stabilisce che tutta la procedura deve essere gratuita per il paziente, a carico del Servizio sanitario pubblico.














