Si può chiedere l’eutanasia in Italia? Cosa cambia dopo l’inammissibilità del referendum? Qual è il ruolo del medico nel contesto del fine vita? Sono questi alcuni degli interrogativi che verranno approfonditi nel corso dell’incontro pubblico di mercoledì 6 aprile alle 20.45 in Seminario Alla sera della vita. Riflessioni sulla fase terminale della vita terrena. L’evento, promosso dalla Diocesi di Faenza-Modigliana e dalla Consulta delle aggregazioni laicali, avrà come relatori della serata l’avvocato Paolo Bontempi, il dottor Angelo Gambi e la dottoressa Gabriella Reggi.

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L’incontro vedrà la presenza del vescovo monsignor Mario Toso, che recentemente ha curato il libro Fine vita. Il punto tra dottrina della fede, legislazione statale ed esperienza medica edito dalla Tipografia faentina (in corso di ristampa, ndr) e che ha tradotto il messaggio della parabola del Buon samaritano nella capacità di accompagnamento della persona malata nelle fasi terminali della vita in modo da assisterla rispettando e promuovendo sempre la sua inalienabile dignità umana, la sua chiamata alla santità.

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Il punto

A livello giuridico, la proposta di un referendum abrogativo dell’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) il 15 febbraio scorso si è infranta contro la bocciatura della Corte Costituzionale che ha giudicato il referendum inammissibile e le cui motivazioni sono state depositate il 2 marzo successivo. Queste pongono precisi limiti all’introduzione di leggi finalizzate alla legittimazione di pratiche di eutanasia, limiti fondati su una articolata valorizzazione del diritto alla vita e alla sua indisponibilità quale valore in sé e non solo quale mezzo per soddisfare interessi collettivi.

Non sono quindi ammissibili né referendum né norme che finiscano col comportare un pregiudizio totale all’applicazione di un precetto costituzionale, quale quello che tutele appunto la vita e la sua indisponibilità (art. 2 Cost. e art. 2 della Cedu). Infatti – chiarisce la Corte Costituzionale – da tali norme discende «il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire». E questo neppure in nome di una pretesa libertà di autodeterminazione, la quale non può mai prevalere sulle ragioni di tutela del bene vita.