Sul sito dell’Unione della Romagna Faentina è stata pubblicata l’Ordinanza n. 63 del Commissario straordinario per la ricostruzione post-alluvione, che disciplina criteri, modalità e termini per l’erogazione dei contributi di ricostruzione privata dedicati ai danni gravi, attraverso lo strumento del finanziamento agevolato assistito da credito d’imposta.

Chi può accedere ai contributi per i danni gravi

La misura si applica agli interventi di riparazione o delocalizzazione le cui soglie di spesa, al lordo di ogni onere, risultino pari o superiori a 30mila euro per le famiglie e pari o superiori a 50mila euro per le attività sociali, economiche e produttive.

L’iter prende avvio con l’adozione del decreto di concessione del contributo da parte della struttura commissariale.

Dal 13 agosto la scelta dell’istituto di credito

Dalle ore 10 del 13 agosto 2026, i richiedenti dei contributi per danni gravi dovranno indicare già in sede di domanda l’istituto di credito presso il quale desiderano aprire il conto corrente vincolato e infruttifero, scegliendolo tra quelli aderenti all’accordo siglato tra il Commissario straordinario, Cassa Depositi e Prestiti e l’Associazione Bancaria Italiana. A seguito della notifica del provvedimento via PEC, il beneficiario è tenuto ad aprire il conto presso l’istituto prescelto, senza alcun costo aggiuntivo a proprio carico.

Come vengono erogate le somme

All’atto dell’erogazione del finanziamento, il beneficiario matura un credito d’imposta che viene contestualmente ceduto alla banca. I pagamenti vengono effettuati direttamente dall’istituto di credito a favore delle imprese che eseguono i lavori e dei professionisti incaricati, oppure a rimborso del beneficiario qualora le spese siano già state interamente anticipate.

L’erogazione può avvenire per stati di avanzamento lavori, fino a un massimo di tre acconti, ciascuno pari ad almeno il 25 per cento del totale e fino al limite del 75 per cento, seguiti dal saldo finale, oppure in un’unica soluzione laddove la spesa sia stata integralmente sostenuta.

Controlli, tracciabilità e chiusura del conto

Il testo dell’Ordinanza n.63 fissa, inoltre, le procedure per l’attività di controllo e le relative clausole di revoca del contributo in caso di utilizzo improprio delle risorse, prevedendo il tracciamento dei flussi finanziari e la rendicontazione finale con chiusura del conto vincolato entro 30 giorni dal completamento dei pagamenti a saldo.

Finanziamenti fino a 25 anni

La misura si avvale del “Plafond Alluvione Maggio 2023” di Cassa Depositi e Prestiti, garantito dallo Stato per finanziamenti fino a 25 anni.

L’efficacia delle disposizioni e la presentazione delle relative domande decorreranno dalle date che saranno successivamente comunicate dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana in qualità di Sub-commissari.

I dettagli operativi, i riferimenti normativi e il testo integrale dell’ordinanza sono consultabili sulla pagina dedicata del portale dell’Unione della Romagna Faentina.